IL PRETORE
   Sul ricorso presentato dall'avv. Leo Rocca ex artt. 700, 669-bis  e
 seguenti del c.p.c.;
                             O s s e r v a
   Al pretore e' stato chiesto di pronunciarsi in via di urgenza sulla
 domanda  di  tale  Provaroni Lucia, affetta da meningiona recidivante
 fronto temporale orbitario,  diretta  ad  ottenere  dalla  resistente
 Azienda  sanitaria  locale  medicinali del multi trattamento Di Bella
 (MDB) con onere economico a carico del Servizio  sanitario  nazionale
 (SSN), nel presupposto che altri cittadini hanno ottenuto, "in virtu'
 di provvedimenti dello Stato", cure gratuite.
   Nel ricorso si precisava che la Provaroni, a causa di insufficienti
 disponibilita' economiche, avrebbe interrotto la cura con conseguente
 grave  pericolo  per  le  sue  condizioni  di  salute,  nonostante il
 miglioramento  della  malattia,  certificato  dal   medico   curante,
 ottenuto con il MDB.
   In  considerazione  dell'urgenza,  veniva accolta provvisoriamente,
 con decreto ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., la  richiesta  della
 ricorrente, senza convocare la controparte.
   In  linea  di  diritto  deve  convenirsi con il legale dell'Azienda
 ritualmente costituitosi all'udienza di comparizione delle parti, che
 l'attuale normativa sull'accesso gratuito alla cura Di  Bella  impone
 che  la  patologia da trattare sia prevista nell'allegato 1 del d.-l.
 16 giugno 1998 n. 186 convertito con  modificazioni  nella  legge  30
 luglio  1998  n. 257 (cfr. art. 1, commi 1, lett. a, e 4).  Pertanto,
 non rientrando il tumore della ricorrente tra le  neoplasie  indicate
 in detto allegato, il ricorso dovrebbe essere respinto in conformita'
 alle richieste della parte resistente.
   Ma, come e' pervenuto il legislatore ad introdurre nell'ordinamento
 una  disciplina che lascia privi di tutela casi come quello in esame,
 dove l'esistenza di una forma tumorale  recidivante,  non  altrimenti
 curabile, e lo stato di indigenza del malato, parrebbero ragioni piu'
 che  sufficienti  a  giustificare una legislazione di maggior favore?
 Tralasciamo le motivazioni che, sotto il duplice profilo  finanziario
 e  sanitario, possono, in sede politica, spiegare la resistenza a far
 gravare sul SSN oneri economici, senza avere la ragionevole  certezza
 della idoneita' terapeutica del MDB. Infatti, la valutazione di dette
 motivazioni non e' di aiuto sul piano strettamente giuridico; a parte
 la  considerazione che, in campo oncologico, l'idoneita' terapeutica,
 intesa come pieno recupero delle condizioni di salute precedenti alla
 malattia, non e' stata a tutt'oggi raggiunta con nessun farmaco.
   Giova, piuttosto, da tutt'altra angolazione, percorrere il  cammino
 seguito dal legislatore sul terreno dell'assistenza farmaceutica alle
 persone  in  stato  di  indigenza,  affette da patologie cancerogene.
 Sotto questo profilo, la legislazione offre un panorama uniforme, nel
 senso che, a partire dalle legge 24 dicembre  1993  n.  537,  che  ha
 introdotto   rilevanti   innovazioni   in   materia   di   assistenza
 farmaceutica, fino al d.-l. 186/1998, oggi vigente, il legislatore ha
 esteso a tutti i pazienti oncologici la gratuita' delle cure, purche'
 effettuate con medicinali autorizzati e classificati nella farmacopea
 ufficiale (art. 8, commi 1, 14 e 16, legge 537/1993)  e,  per  quanto
 riguarda  i  farmaci  base  del  MDB  (tra  i quali la somatostatina,
 limitatamente   a   determinate   patologie   ed   al   periodo    di
 sperimentazione  della  cura  (artt. 1, comma 1, lettera a) e 4 d.-l.
 186/1998).
   Francamente, la riluttanza del legislatore ad emettere disposizioni
 di maggior favore nei confronti del malato di cancro  indigente  puo'
 essere  condivisa in relazione ai medicinali antitumorali autorizzati
 ed immessi in commercio. Ma, per i farmaci innovativi e comunque  per
 quelli  sottoposti a sperimentazione la disparita' di trattamento che
 abbia per oggetto le insufficienti condizioni economiche  del  malato
 sembra   giustificata   e  perfino  imposta  dalla  garanzia  sancita
 nell'art. 32 Cost.;  mentre  la  parificazione  tra  abbienti  e  non
 abbienti,  non  solo  non  trova  giustificazione  in alcun principio
 Costituzionale, tantomeno in quello di uguaglianza,  cui  sembrerebbe
 ispirarsi,   ma  produce  disparita'  di  tutela.  Incongruenza  gia'
 rilevata a suo tempo da questo  ufficio  nell'ordinanza  in  data  10
 febbraio  1998 (in Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 14 pag.
 66 dell'8 aprile 1998, in attesa di decisione da parte della  Corte),
 con la quale si eccepiva la illegittimita' costituzionale dell'art. 1
 comma  4  del d.-l. 21 ottobre 1996 n. 536 (convertito nella legge 23
 novembre 1996 n. 648) nella parte in cui, in contrasto con l'art.  32
 Cost.,  non  prevede che al malato di cancro, rimasto privo di valide
 alternative terapeutiche,  siano,  in  considerazione  dell'eventuale
 stato   di   indigenza,  erogabili  a  carico  del  SSN  farmaci  non
 autorizzati, dei quali si stiano valutando la qualita', la  sicurezza
 e  l'efficacia,  nel  corso degli accertamenti e degli adempimenti di
 competenza del Ministero della sanita'.
   In realta', il penultimo intervento del  legislatore,  in  tema  di
 assistenza farmaceutica, stabiliva per i medicinali di maggior costo,
 tra  i  quali  la  somatostatina,  un prezzo ridotto (art. 4 d.-l. 17
 febbraio 1998 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 8 aprile
 1998, n. 94) e contributi da erogarsi in  favore  di  quei  cittadini
 che,  esclusi  dalla  sperimentazione  del MDB e versando in stato di
 indigenza, avrebbero dovuto sostenere le spese  della  terapia  (art.
 5-ter, d.-l. n. 23/1998).
   Ma,  la Corte costituzionale, chiamata a risolvere la questione del
 rispetto del principio di uguaglianza in relazione  al  diritto  alla
 salute  (artt.  3  e  32 della Costituzione), riteneva insufficienti,
 sotto il profilo della  garanzia  costituzionale  della  salute  come
 diritto,  in campo oncologico, sia la riduzione del prezzo di vendita
 dei medicinali facenti parte del MDB, sia la previsione di contributi
 erogabili   dai   comuni   agli   indigenti   per   spese   sanitarie
 particolarmente onerose. Per giunta, nel caso in questione, sia detto
 per  inciso,  la  ricorrente  non  potrebbe neppure beneficiare della
 elargizione comunale, avendo l'Ente esaurito i fondi (cfr.  nota  del
 comune  di  Cantalice  prot.  5007  del  2  novembre 1998). Sul punto
 affermava  la  Corte  che  dalla  disciplina  della   sperimentazione
 scaturiscono,   per  i  malati  privi  di  alternative  terapeutiche,
 "aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto  alla  salute.
 Si  che  non  puo' ammettersi, in forza del principio di uguaglianza,
 che il concreto godimento di tale diritto fondamentale dipenda, per i
 soggetti   interessati,   dalle   diverse   condizioni   economiche".
 Conseguentemente,   la   Corte   dichiarava,   la      illegittimita'
 costituzionale di alcune disposizioni  del  d.-l.  23/1998  (art.  2,
 comma  1,  ultima  preposizione e art. 3, comma 4) nella parte in cui
 non e'  prevista  "l'erogazione  a  carico  del  SSN  dei  medicinali
 impiegati  nella  cura  delle  patologie  tumorali  per  le  quali e'
 disposta la sperimentazione,  a  favore  di  coloro  che  versino  in
 condizioni  di  insufficiente disponibilita' economica" (Sent. n. 185
 del 26 maggio 1998 in Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 22 del
 3 giugno 1998).
   Venivano, tuttavia, stabiliti dei limiti alla gratuita' della cura,
 che  potrebbero  definirsi  consequenziali  al  ristretto  ambito  di
 applicazione  del d.-l. 23/1998, in quanto specificamente riferito al
 MDB; limite di oggetto:  la  gratuita'  della  cura  deve  riguardare
 unicamente  i  farmaci  del  metodo  MDB,  essendo questi e non altri
 oggetto di sperimentazione; limite di soggetti: l'accesso gratuito al
 MDB  va  riconosciuto  in  relazione  alle   patologie   oggetto   di
 sperimentazione   per   la  cura  delle  quali  non  esistono  valide
 alternative   terapeutiche,   diversamente,   "quando    esista    la
 possibilita' di un trattamento gia' sperimentato e validato", neppure
 il  malato  in  stato  di indigenza puo' pretendere di venir curato a
 spese della collettivita' con il  trattamento  preferito;  limite  di
 tempo: la gratuita' della cura si protrae "fino al momento in cui sia
 possibile  disporre  di dati scientificamente attendibili, in base ai
 quali si possa uscire dalla situazione di incertezza attuale circa la
 non implausibile efficacia del multi trattamento Di Bella".
   In sostanza, si rileva chiaramente dal testo della sentenza che  la
 Corte non si e' preoccupata tanto di far dipendere la gratuita' delle
 cure  in  favore  del  malato  oncologico,  dal  trovarsi  o meno, la
 patologia da  cui  e'  affetto,  nell'elenco  di  quelle  oggetto  di
 sperimentazione, quanto di affermare il principio che per il paziente
 privo  di  disponibilita'  economiche il sostegno da parte del SSN si
 giustifica solo  se  manca  l'alternativa  terapeutica.  Si  capisce,
 infatti,  che  nella  sentenza  il  riferimento testuale al "paziente
 affetto da patologie tumorali comprese  tra  quelle  sottoposte  alla
 sperimentazione  in  corso",  sta soltanto a indicare la categoria di
 soggetti cui si applica il limite, costituito dalle  impraticabilita'
 di  altre  scelte  terapeutiche  o  meglio, dalla inammissibilita' di
 trattamenti terapeutici preferiti in luogo di quelli gia' "testati" e
 "validati".
   Nonostante  la   pronunzia   della   Corte,   l'ultimo   intervento
 legislativo  (d.-l.  16  giugno  1998  n.  186),  in attuazione della
 sentenza n. 185, non considera il malato privo di mezzi meritevole di
 un trattamento  diverso  da  quello  del  malato  con  disponibilita'
 economiche.  Di  conseguenza,  la  gratuita'  della  cura dipende, al
 momento, per tutti i pazienti oncologici indistintamente,  oltre  che
 dalla  durata  della  sperimentazione,  dall'essere  la  patologia da
 trattare compresa tra quelle elencate dal  legislatore  (allegato  1)
 nonche'  dal  consistere  il  trattamento  nella  somministrazione di
 somatostatina  o,  in  alternativa  di  octreotide,  con  l'eventuale
 aggiunta  di  uno  o piu' medicinali compresi tra quelli indicati nel
 testo della legge (allegato 2).
   In  questa  prospettiva,  si  deve  convenire  che  le   condizioni
 economiche  del  malato  oncologico  non  possono  assumere rilevanza
 giuridica, quando, essendo praticabili terapie ufficiali, si sconfini
 nella libera scelta della cura. In questa ipotesi, ragioni  sanitarie
 e  finanziarie  giustificano,  come  si e' osservato, la prudenza del
 legislatore nel circoscrivere il campo di applicazione delle  cure  a
 spese  del  SSN.  Ma  quando  si resti nel limite rappresentato dalla
 mancanza di alternative terapeutiche, la garanzia  di  cure  gratuite
 agli  indigenti  impone  che,  tra  tutti i malati oncologici, quelli
 privi di risorse economiche beneficino di cure con onere a carico del
 SSN. In proposito,  pretendere  anche  la  stretta  correlazione  tra
 gratuita' della cura e sperimentazione, secondo l'interpretazione che
 il  legislatore  ha  ritenuto  di  attribuire  alle indicazioni della
 Corte,  equivale  a  rifiutare  l'assistenza  sanitaria   al   malato
 indigente, la cui forma morbosa non rientri, per tipo e per gravita',
 tra le patologie oggetto di sperimentazione del MDB.
   Resta  da  spiegare  la  ragione  per  cui,  si  sia  avvertita  la
 necessita' di prevedere con legge l'elenco dettagliato e  perfino  lo
 stadio  delle  patologie  ammesse  alla sperimentazione (cfr. all. 1,
 d.-l. 186/1998).  Verosimilmente, deve essersi argomentato che, se il
 metodo Di Bella "funziona" per le patologie cancerogene piu'  diffuse
 e  piu'  gravi,  e'  sufficiente  che  la sperimentazione si limiti a
 queste, essendo prevedibile che,  per  le  patologie  meno  gravi,  i
 medicinali   del   MDB  abbiano  eguale  se  non  maggiore  validita'
 terapeutica.  Il  ragionamento  si  rivela,   tuttavia,   inadeguato,
 nell'ipotesi  in  cui  la  sperimentazione  dia esito negativo per le
 patologie previste dal legislatore, restando da verificare se per  le
 patologie   meno   gravi   (e   comunque   per  quelle  non  comprese
 nell'allegato 1), per le quali pure non puo' escludersi  la  mancanza
 di alternative terapeutiche, il MDB risulti ugualmente inefficace. In
 altre parole, l'aver ristretto la gratuita' della cura Di Bella ad un
 gruppo  di  patologie  specificamente  indicate,  con  la conseguente
 esclusione  di  forme  cancerogene  in  relazione  alle  quali   puo'
 verificarsi   che   il  malato  non  sia  curabile  con  l'intervento
 chirurgico o con la radioterapia e/o la chemioterapia, non solo rende
 lacunosa la sperimentazione, ma crea, non pare  superfluo  ribadirlo,
 disparita'   di   trattamento,   consentendo   soltanto  al  paziente
 oncologico  affetto  dalle  patologie  elencate  dal  legislatore  la
 gratuita' della cura.
   A   rafforzare   la  convinzione  che  l'attuale  disciplina  sulla
 sperimentazione  del  MDB  realizza  in  maniera  insoddisfacente  la
 garanzia costituzionale della gratuita' delle cure agli indigenti (in
 uno scenario cosi' drammatico come quello oncologico dove la mancanza
 di   alternative   terapeutiche  lascia  pochi  margini  alle  stesse
 aspettative di vita del malato) concorre un'ulteriore considerazione.
   Come e' noto, la sperimentazione del MDB  e'  terminata  con  esito
 negativo;  infatti,  la  percentuale di guarigioni, (comprendendo nel
 calcolo anche i  casi  di  stabilizzazione  della  malattia),  si  e'
 dimostrata  al  di sotto di limiti accettabili per poter includere il
 MDB tra le cure non ancora autorizzate, ma somministrabili a tutti  i
 pazienti  oncologici  con  onere economico a carico del SSN, ai sensi
 dell'art.  1, legge 536/1996. Eppure va evidenziato che in un  numero
 ridotto  di  casi  tra  quelli sottoposti ad accertamenti sanitari, i
 medicinali del MDB hanno  prodotto  effetti  benefici  per  i  malati
 ammessi  alla  sperimentazione.  Del resto, l'eventualita' che il MDB
 potesse in qualche caso dare risultati positivi  era  stata  prevista
 nei protocolli relativi agli studi sperimentali ed osservazionali, di
 cui  all'art.    1,  comma  1,  del  d.-l.  186/1998. Pertanto si era
 stabilito che i pazienti che avessero presentato,  al  termine  della
 sperimentazione,  una  malattia  senza  segni di evoluzione in peggio
 avrebbero continuato il trattamento, fino alla eventuale progressione
 della patologia.  Per  quanto  riguarda  i  "pazienti  stabili",  non
 ammessi alla sperimentazione, interveniva un comunicato del Ministero
 della sanita' (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del  5
 agosto  1998) in base al quale veniva chiarito, molto opportunamente,
 che per costoro sarebbe continuata la somministrazione  gratuita  del
 MDB, con la precisazione che la stabilizzazione della malattia doveva
 essere certificata dal medico curante.
   In  questo  quadro,  se  si  considera  che,  i  "pazienti stabili"
 trattati  con  il  MDB,  hanno   diritto   a   continuare   la   cura
 gratuitamente,  anche  dopo  la conclusione della sperimentazione con
 esito    negativo,    si    concretizzano    forti    sospetti     di
 incostituzionalita'  con riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., laddove
 il legislatore non ha previsto che possano accedere a  cure  gratuite
 anche  i  pazienti,  in  stato  di  indigenza,  ai  quali  sia  stata
 diagnosticata l'assenza di progressione della malattia,  benche'  non
 compresa  tra  quelle oggetto di sperimentazione.  Ne' e' sostenibile
 che il legislatore si sia ispirato a criteri di  ragionevolezza,  nel
 riservare  ai pazienti affetti dalle patologie elencate nell'allegato
 1 del d.-l. 186/l998 un  trattamento  diverso  e  di  maggior  favore
 rispetto ai pazienti affetti da una forma cancerogena non contemplata
 dalla  legge;  infatti,  in  entrambe  le  situazioni  ipotizzate, il
 paziente, afflitto da una malattia comunque cancerogena, in  mancanza
 di  alternative terapeutiche, si e' sottoposto alla cura Di Bella con
 risultati,  almeno  momentaneamente,  positivi.  In  conclusione,  le
 considerazioni svolte inducono a ritenere che la disciplina contenuta
 nell'art.  1  del  d.-l. 186/1998 conv. sia in contrasto con gli art.
 3, 32 della Costituzione per la parte in cui non viene stabilito  che
 i  pazienti  oncologici,  in  stato  di  indigenza,  rimasti privi di
 alternative terapeutiche,  possano  accedere  al  MDB  anche  per  il
 trattamento  di  patologie non elencate nell'allegato 1 della legge e
 continuare la cura, pur dopo l'esito negativo della  sperimentazione,
 quando sia stata diagnosticata la stabilizzazione della malattia.
   Al  termine  del  discorso,  resta da esaminare se la questione sia
 rilevante e, in caso positivo,  se  la  conseguente  sospensione  del
 procedimento sia compatibile con la procedura d'urgenza in corso.
   Quanto  al  primo  aspetto,  non  sembra  si  possa dubitare che la
 decisione della  Corte  sull'incostituzionalita'  della  disposizione
 citata  consentirebbe  di attribuire all'aspettativa della ricorrente
 la consistenza di diritto soggettivo a proseguire la  terapia  con  i
 medicinale del MDB, pur non essendo la Provaroni affetta da una delle
 patologie indicate nell'allegato 1 della legge in questione.
   Quanto all'altro aspetto, si osserva che in questa fase processuale
 occorre  confermare,  modificare  o  revocare  il  decreto in data 18
 settembre  c.a.,   con   il   quale   era   stata   disposta,   senza
 contraddittorio,  l'erogazione gratuita dei medicinali necessari alla
 ricorrente per la cura del tumore da cui e' affetta.
   Si rileva, tuttavia, che, non e' possibile provvedere in merito  al
 decreto  se  non  dopo  la  decisione  della Corte sulla questione di
 legittimita' costituzionale, nei termini in cui e'  stata  posta  nel
 giudizio  in corso. Pertanto il procedimento deve essere sospeso, pur
 nella  consapevolezza  che   la   ricorrente   resta   esposta   alla
 eventualita'  che  l'A.S.L.,  nel  frattempo, solleciti la revoca del
 provvedimento o interrompa la  erogazione  gratuita  dei  medicinali,
 potendo  l'Azienda  non ritenersi vincolata fino alla decisione della
 Corte costituzionale,  dal  decreto  emesso  da  questo  ufficio,  in
 considerazione della natura provvisoria dell'atto.
   D'altra  parte,  sul  piano strettamente processuale va evidenziato
 che la sospensione del processo, pur potendo  sembrare  incompatibile
 con  la natura e le finalita' del provvedimento di urgenza richiesto,
 e' stata ritenuta ammissibile,  in  tema  di  giudizio  ex  art.  700
 c.p.c.,  essendo  diretta  ad  ottenere  una pronunzia da parte della
 Corte che consenta  al  giudice  della  controversia  di  provvedere,
 sempreche',  beninteso,  non  abbia  ormai esaurito ogni sua potesta'
 decisionale (Corte cost. sent. 12 ottobre 1990 n. 444 in Giur.  della
 Cost.  I,  721,  1990;  sul punto cfr, anche Cass. sez. lav. 4 giugno
 1990 n.  5779 in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 461, 1990).