IL PRETORE Sul ricorso presentato dall'avv. Leo Rocca ex artt. 700, 669-bis e seguenti del c.p.c.; O s s e r v a Al pretore e' stato chiesto di pronunciarsi in via di urgenza sulla domanda di tale Provaroni Lucia, affetta da meningiona recidivante fronto temporale orbitario, diretta ad ottenere dalla resistente Azienda sanitaria locale medicinali del multi trattamento Di Bella (MDB) con onere economico a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), nel presupposto che altri cittadini hanno ottenuto, "in virtu' di provvedimenti dello Stato", cure gratuite. Nel ricorso si precisava che la Provaroni, a causa di insufficienti disponibilita' economiche, avrebbe interrotto la cura con conseguente grave pericolo per le sue condizioni di salute, nonostante il miglioramento della malattia, certificato dal medico curante, ottenuto con il MDB. In considerazione dell'urgenza, veniva accolta provvisoriamente, con decreto ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., la richiesta della ricorrente, senza convocare la controparte. In linea di diritto deve convenirsi con il legale dell'Azienda ritualmente costituitosi all'udienza di comparizione delle parti, che l'attuale normativa sull'accesso gratuito alla cura Di Bella impone che la patologia da trattare sia prevista nell'allegato 1 del d.-l. 16 giugno 1998 n. 186 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1998 n. 257 (cfr. art. 1, commi 1, lett. a, e 4). Pertanto, non rientrando il tumore della ricorrente tra le neoplasie indicate in detto allegato, il ricorso dovrebbe essere respinto in conformita' alle richieste della parte resistente. Ma, come e' pervenuto il legislatore ad introdurre nell'ordinamento una disciplina che lascia privi di tutela casi come quello in esame, dove l'esistenza di una forma tumorale recidivante, non altrimenti curabile, e lo stato di indigenza del malato, parrebbero ragioni piu' che sufficienti a giustificare una legislazione di maggior favore? Tralasciamo le motivazioni che, sotto il duplice profilo finanziario e sanitario, possono, in sede politica, spiegare la resistenza a far gravare sul SSN oneri economici, senza avere la ragionevole certezza della idoneita' terapeutica del MDB. Infatti, la valutazione di dette motivazioni non e' di aiuto sul piano strettamente giuridico; a parte la considerazione che, in campo oncologico, l'idoneita' terapeutica, intesa come pieno recupero delle condizioni di salute precedenti alla malattia, non e' stata a tutt'oggi raggiunta con nessun farmaco. Giova, piuttosto, da tutt'altra angolazione, percorrere il cammino seguito dal legislatore sul terreno dell'assistenza farmaceutica alle persone in stato di indigenza, affette da patologie cancerogene. Sotto questo profilo, la legislazione offre un panorama uniforme, nel senso che, a partire dalle legge 24 dicembre 1993 n. 537, che ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di assistenza farmaceutica, fino al d.-l. 186/1998, oggi vigente, il legislatore ha esteso a tutti i pazienti oncologici la gratuita' delle cure, purche' effettuate con medicinali autorizzati e classificati nella farmacopea ufficiale (art. 8, commi 1, 14 e 16, legge 537/1993) e, per quanto riguarda i farmaci base del MDB (tra i quali la somatostatina, limitatamente a determinate patologie ed al periodo di sperimentazione della cura (artt. 1, comma 1, lettera a) e 4 d.-l. 186/1998). Francamente, la riluttanza del legislatore ad emettere disposizioni di maggior favore nei confronti del malato di cancro indigente puo' essere condivisa in relazione ai medicinali antitumorali autorizzati ed immessi in commercio. Ma, per i farmaci innovativi e comunque per quelli sottoposti a sperimentazione la disparita' di trattamento che abbia per oggetto le insufficienti condizioni economiche del malato sembra giustificata e perfino imposta dalla garanzia sancita nell'art. 32 Cost.; mentre la parificazione tra abbienti e non abbienti, non solo non trova giustificazione in alcun principio Costituzionale, tantomeno in quello di uguaglianza, cui sembrerebbe ispirarsi, ma produce disparita' di tutela. Incongruenza gia' rilevata a suo tempo da questo ufficio nell'ordinanza in data 10 febbraio 1998 (in Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 14 pag. 66 dell'8 aprile 1998, in attesa di decisione da parte della Corte), con la quale si eccepiva la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 4 del d.-l. 21 ottobre 1996 n. 536 (convertito nella legge 23 novembre 1996 n. 648) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 32 Cost., non prevede che al malato di cancro, rimasto privo di valide alternative terapeutiche, siano, in considerazione dell'eventuale stato di indigenza, erogabili a carico del SSN farmaci non autorizzati, dei quali si stiano valutando la qualita', la sicurezza e l'efficacia, nel corso degli accertamenti e degli adempimenti di competenza del Ministero della sanita'. In realta', il penultimo intervento del legislatore, in tema di assistenza farmaceutica, stabiliva per i medicinali di maggior costo, tra i quali la somatostatina, un prezzo ridotto (art. 4 d.-l. 17 febbraio 1998 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1998, n. 94) e contributi da erogarsi in favore di quei cittadini che, esclusi dalla sperimentazione del MDB e versando in stato di indigenza, avrebbero dovuto sostenere le spese della terapia (art. 5-ter, d.-l. n. 23/1998). Ma, la Corte costituzionale, chiamata a risolvere la questione del rispetto del principio di uguaglianza in relazione al diritto alla salute (artt. 3 e 32 della Costituzione), riteneva insufficienti, sotto il profilo della garanzia costituzionale della salute come diritto, in campo oncologico, sia la riduzione del prezzo di vendita dei medicinali facenti parte del MDB, sia la previsione di contributi erogabili dai comuni agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. Per giunta, nel caso in questione, sia detto per inciso, la ricorrente non potrebbe neppure beneficiare della elargizione comunale, avendo l'Ente esaurito i fondi (cfr. nota del comune di Cantalice prot. 5007 del 2 novembre 1998). Sul punto affermava la Corte che dalla disciplina della sperimentazione scaturiscono, per i malati privi di alternative terapeutiche, "aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute. Si che non puo' ammettersi, in forza del principio di uguaglianza, che il concreto godimento di tale diritto fondamentale dipenda, per i soggetti interessati, dalle diverse condizioni economiche". Conseguentemente, la Corte dichiarava, la illegittimita' costituzionale di alcune disposizioni del d.-l. 23/1998 (art. 2, comma 1, ultima preposizione e art. 3, comma 4) nella parte in cui non e' prevista "l'erogazione a carico del SSN dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali per le quali e' disposta la sperimentazione, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficiente disponibilita' economica" (Sent. n. 185 del 26 maggio 1998 in Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 22 del 3 giugno 1998). Venivano, tuttavia, stabiliti dei limiti alla gratuita' della cura, che potrebbero definirsi consequenziali al ristretto ambito di applicazione del d.-l. 23/1998, in quanto specificamente riferito al MDB; limite di oggetto: la gratuita' della cura deve riguardare unicamente i farmaci del metodo MDB, essendo questi e non altri oggetto di sperimentazione; limite di soggetti: l'accesso gratuito al MDB va riconosciuto in relazione alle patologie oggetto di sperimentazione per la cura delle quali non esistono valide alternative terapeutiche, diversamente, "quando esista la possibilita' di un trattamento gia' sperimentato e validato", neppure il malato in stato di indigenza puo' pretendere di venir curato a spese della collettivita' con il trattamento preferito; limite di tempo: la gratuita' della cura si protrae "fino al momento in cui sia possibile disporre di dati scientificamente attendibili, in base ai quali si possa uscire dalla situazione di incertezza attuale circa la non implausibile efficacia del multi trattamento Di Bella". In sostanza, si rileva chiaramente dal testo della sentenza che la Corte non si e' preoccupata tanto di far dipendere la gratuita' delle cure in favore del malato oncologico, dal trovarsi o meno, la patologia da cui e' affetto, nell'elenco di quelle oggetto di sperimentazione, quanto di affermare il principio che per il paziente privo di disponibilita' economiche il sostegno da parte del SSN si giustifica solo se manca l'alternativa terapeutica. Si capisce, infatti, che nella sentenza il riferimento testuale al "paziente affetto da patologie tumorali comprese tra quelle sottoposte alla sperimentazione in corso", sta soltanto a indicare la categoria di soggetti cui si applica il limite, costituito dalle impraticabilita' di altre scelte terapeutiche o meglio, dalla inammissibilita' di trattamenti terapeutici preferiti in luogo di quelli gia' "testati" e "validati". Nonostante la pronunzia della Corte, l'ultimo intervento legislativo (d.-l. 16 giugno 1998 n. 186), in attuazione della sentenza n. 185, non considera il malato privo di mezzi meritevole di un trattamento diverso da quello del malato con disponibilita' economiche. Di conseguenza, la gratuita' della cura dipende, al momento, per tutti i pazienti oncologici indistintamente, oltre che dalla durata della sperimentazione, dall'essere la patologia da trattare compresa tra quelle elencate dal legislatore (allegato 1) nonche' dal consistere il trattamento nella somministrazione di somatostatina o, in alternativa di octreotide, con l'eventuale aggiunta di uno o piu' medicinali compresi tra quelli indicati nel testo della legge (allegato 2). In questa prospettiva, si deve convenire che le condizioni economiche del malato oncologico non possono assumere rilevanza giuridica, quando, essendo praticabili terapie ufficiali, si sconfini nella libera scelta della cura. In questa ipotesi, ragioni sanitarie e finanziarie giustificano, come si e' osservato, la prudenza del legislatore nel circoscrivere il campo di applicazione delle cure a spese del SSN. Ma quando si resti nel limite rappresentato dalla mancanza di alternative terapeutiche, la garanzia di cure gratuite agli indigenti impone che, tra tutti i malati oncologici, quelli privi di risorse economiche beneficino di cure con onere a carico del SSN. In proposito, pretendere anche la stretta correlazione tra gratuita' della cura e sperimentazione, secondo l'interpretazione che il legislatore ha ritenuto di attribuire alle indicazioni della Corte, equivale a rifiutare l'assistenza sanitaria al malato indigente, la cui forma morbosa non rientri, per tipo e per gravita', tra le patologie oggetto di sperimentazione del MDB. Resta da spiegare la ragione per cui, si sia avvertita la necessita' di prevedere con legge l'elenco dettagliato e perfino lo stadio delle patologie ammesse alla sperimentazione (cfr. all. 1, d.-l. 186/1998). Verosimilmente, deve essersi argomentato che, se il metodo Di Bella "funziona" per le patologie cancerogene piu' diffuse e piu' gravi, e' sufficiente che la sperimentazione si limiti a queste, essendo prevedibile che, per le patologie meno gravi, i medicinali del MDB abbiano eguale se non maggiore validita' terapeutica. Il ragionamento si rivela, tuttavia, inadeguato, nell'ipotesi in cui la sperimentazione dia esito negativo per le patologie previste dal legislatore, restando da verificare se per le patologie meno gravi (e comunque per quelle non comprese nell'allegato 1), per le quali pure non puo' escludersi la mancanza di alternative terapeutiche, il MDB risulti ugualmente inefficace. In altre parole, l'aver ristretto la gratuita' della cura Di Bella ad un gruppo di patologie specificamente indicate, con la conseguente esclusione di forme cancerogene in relazione alle quali puo' verificarsi che il malato non sia curabile con l'intervento chirurgico o con la radioterapia e/o la chemioterapia, non solo rende lacunosa la sperimentazione, ma crea, non pare superfluo ribadirlo, disparita' di trattamento, consentendo soltanto al paziente oncologico affetto dalle patologie elencate dal legislatore la gratuita' della cura. A rafforzare la convinzione che l'attuale disciplina sulla sperimentazione del MDB realizza in maniera insoddisfacente la garanzia costituzionale della gratuita' delle cure agli indigenti (in uno scenario cosi' drammatico come quello oncologico dove la mancanza di alternative terapeutiche lascia pochi margini alle stesse aspettative di vita del malato) concorre un'ulteriore considerazione. Come e' noto, la sperimentazione del MDB e' terminata con esito negativo; infatti, la percentuale di guarigioni, (comprendendo nel calcolo anche i casi di stabilizzazione della malattia), si e' dimostrata al di sotto di limiti accettabili per poter includere il MDB tra le cure non ancora autorizzate, ma somministrabili a tutti i pazienti oncologici con onere economico a carico del SSN, ai sensi dell'art. 1, legge 536/1996. Eppure va evidenziato che in un numero ridotto di casi tra quelli sottoposti ad accertamenti sanitari, i medicinali del MDB hanno prodotto effetti benefici per i malati ammessi alla sperimentazione. Del resto, l'eventualita' che il MDB potesse in qualche caso dare risultati positivi era stata prevista nei protocolli relativi agli studi sperimentali ed osservazionali, di cui all'art. 1, comma 1, del d.-l. 186/1998. Pertanto si era stabilito che i pazienti che avessero presentato, al termine della sperimentazione, una malattia senza segni di evoluzione in peggio avrebbero continuato il trattamento, fino alla eventuale progressione della patologia. Per quanto riguarda i "pazienti stabili", non ammessi alla sperimentazione, interveniva un comunicato del Ministero della sanita' (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 5 agosto 1998) in base al quale veniva chiarito, molto opportunamente, che per costoro sarebbe continuata la somministrazione gratuita del MDB, con la precisazione che la stabilizzazione della malattia doveva essere certificata dal medico curante. In questo quadro, se si considera che, i "pazienti stabili" trattati con il MDB, hanno diritto a continuare la cura gratuitamente, anche dopo la conclusione della sperimentazione con esito negativo, si concretizzano forti sospetti di incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., laddove il legislatore non ha previsto che possano accedere a cure gratuite anche i pazienti, in stato di indigenza, ai quali sia stata diagnosticata l'assenza di progressione della malattia, benche' non compresa tra quelle oggetto di sperimentazione. Ne' e' sostenibile che il legislatore si sia ispirato a criteri di ragionevolezza, nel riservare ai pazienti affetti dalle patologie elencate nell'allegato 1 del d.-l. 186/l998 un trattamento diverso e di maggior favore rispetto ai pazienti affetti da una forma cancerogena non contemplata dalla legge; infatti, in entrambe le situazioni ipotizzate, il paziente, afflitto da una malattia comunque cancerogena, in mancanza di alternative terapeutiche, si e' sottoposto alla cura Di Bella con risultati, almeno momentaneamente, positivi. In conclusione, le considerazioni svolte inducono a ritenere che la disciplina contenuta nell'art. 1 del d.-l. 186/1998 conv. sia in contrasto con gli art. 3, 32 della Costituzione per la parte in cui non viene stabilito che i pazienti oncologici, in stato di indigenza, rimasti privi di alternative terapeutiche, possano accedere al MDB anche per il trattamento di patologie non elencate nell'allegato 1 della legge e continuare la cura, pur dopo l'esito negativo della sperimentazione, quando sia stata diagnosticata la stabilizzazione della malattia. Al termine del discorso, resta da esaminare se la questione sia rilevante e, in caso positivo, se la conseguente sospensione del procedimento sia compatibile con la procedura d'urgenza in corso. Quanto al primo aspetto, non sembra si possa dubitare che la decisione della Corte sull'incostituzionalita' della disposizione citata consentirebbe di attribuire all'aspettativa della ricorrente la consistenza di diritto soggettivo a proseguire la terapia con i medicinale del MDB, pur non essendo la Provaroni affetta da una delle patologie indicate nell'allegato 1 della legge in questione. Quanto all'altro aspetto, si osserva che in questa fase processuale occorre confermare, modificare o revocare il decreto in data 18 settembre c.a., con il quale era stata disposta, senza contraddittorio, l'erogazione gratuita dei medicinali necessari alla ricorrente per la cura del tumore da cui e' affetta. Si rileva, tuttavia, che, non e' possibile provvedere in merito al decreto se non dopo la decisione della Corte sulla questione di legittimita' costituzionale, nei termini in cui e' stata posta nel giudizio in corso. Pertanto il procedimento deve essere sospeso, pur nella consapevolezza che la ricorrente resta esposta alla eventualita' che l'A.S.L., nel frattempo, solleciti la revoca del provvedimento o interrompa la erogazione gratuita dei medicinali, potendo l'Azienda non ritenersi vincolata fino alla decisione della Corte costituzionale, dal decreto emesso da questo ufficio, in considerazione della natura provvisoria dell'atto. D'altra parte, sul piano strettamente processuale va evidenziato che la sospensione del processo, pur potendo sembrare incompatibile con la natura e le finalita' del provvedimento di urgenza richiesto, e' stata ritenuta ammissibile, in tema di giudizio ex art. 700 c.p.c., essendo diretta ad ottenere una pronunzia da parte della Corte che consenta al giudice della controversia di provvedere, sempreche', beninteso, non abbia ormai esaurito ogni sua potesta' decisionale (Corte cost. sent. 12 ottobre 1990 n. 444 in Giur. della Cost. I, 721, 1990; sul punto cfr, anche Cass. sez. lav. 4 giugno 1990 n. 5779 in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 461, 1990).